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Norme di comportamento – Regolamento

Oggetto del Regolamento

Art.1

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l’andamento amministrativo, gestionale e tecnico della Società, nonché lo svolgimento dell’attività mutualistica nell’ambito ed in conformità delle norme statutarie.

Obblighi dei soci

Art. 2

I soci sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, del presente Regolamento, nonché dei provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito della propria competenza.

Accesso alla sede ed uso degli impianti

Art. 3

L’accesso alla sede e l’uso degli impianti ed attrezzature, secondo gli orari stagionali approvati dal Consiglio di Amministrazione è rigorosamente riservato:

  1. a) ai soci, coloro che hanno acquistato tale qualità ai sensi dell’art. 11 dello Statuto della Tennis Livorno Società Cooperativa;
  2. b) ai familiari dei soci, nei limiti più avanti precisati;
  3. c) ai giocatori associati, nei limiti più avanti precisati;
  4. d) ai giocatori ospiti temporanei, nei limiti più avanti precisati;
  5. e) agli invitati dei soci, nei limiti più avanti precisati;
  6. f) agli atleti che difendono i colori sociali nelle competizioni sportive, secondo le modalità e con i limiti più avanti precisati;
  7. g) agli Utilizzatori temporanei con le modalità e nei limiti più avanti precisati.

Familiari dei Soci

Art. 4

I familiari dei soci potranno accedere alla sede ed usufruire degli impianti sportivi e delle altre attrezzature dietro il pagamento dei contributi di frequenza previsti dal presente Regolamento e stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Sono considerati familiari del socio:

  1. a) Il coniuge del socio purché non legalmente separato.
  2. b) I figli del socio e/o del coniuge, anche se nascituri, che alla data della sua iscrizione nel libro dei soci della Cooperativa “Tennis Livorno”, risultassero celibi o nubili e con lui conviventi. I figli del socio conserveranno tale diritto anche dopo il matrimonio, senza poterlo estendere al proprio coniuge ed ai figli.

La loro iscrizione negli appositi elenchi di qualifica dei soci viene subordinata al possesso dei necessari requisiti morali e civili valutati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di Statuto. Contro la delibera di diniego di ammissione, il socio ha diritto di proporre impugnazione ai sensi di legge.

Il coniuge ed i figli del socio perderanno il diritto di accedere alla sede e di usufruire degli impianti sportivi e delle altre attrezzature in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale dell’intestatario della quota.

In caso di morte del socio, il legatario o l’erede della quota, o il rappresentante comune nel caso di più eredi, acquisteranno la qualità di socio, e di conseguenza i familiari del socio defunto, non legatari od eredi, saranno esclusi dai diritti e dalle facoltà previste dal presente articolo.

In caso di concorrenza di legatari ed eredi la qualità di socio non potrà essere acquisita che da una sola persona designata da questi ultimi, nel caso degli eredi per il tramite del rappresentante comune.

Giocatori Associati

Art. 5

I giocatori associati – che dovranno essere di età compresa tra i 12 ed i 25 anni – verranno ammessi, compatibilmente con la disponibilità all’uso delle attrezzature sociali, su presentazione di almeno due o più soci e dopo il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, anche relativamente a detta compatibilità.

I giocatori associati potranno usufruire degli impianti sportivi e delle attrezzature dietro il pagamento delle normali quote di gestione per essi previste.

Dopo 6 anni e comunque al raggiungimento dell’età di 25 anni, i giocatori associati perderanno tale qualifica e non potranno più continuare il rapporto di associazione. Sarà peraltro loro consentito di diventare soci della Cooperativa mediante sottoscrizione di una quota sociale da pagare al valore corrente.

Giocatori e frequentatori ospiti temporanei

Art. 6

I giocatori e frequentatori ospiti temporanei verranno ammessi, compatibilmente con la disponibilità all’uso delle attrezzature sociali, su presentazione di uno o più soci e dopo il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

I suddetti giocatori e frequentatori ospiti temporanei saranno tenuti al versamento di un contributo mensile anticipato, la cui entità non potrà essere inferiore ad una volta e mezzo la quota di gestione del socio giocatore o frequentatore.

Il rapporto dei giocatori e frequentatori ospiti temporanei con la Cooperativa non potrà avere una durata, necessariamente continuativa, superiore a quattro mesi nell’arco di un anno, salvo proroga su delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di acquisto di quota della Cooperativa, il giocatore o frequentatore ospite temporaneo potrà risolvere in qualsiasi momento il rapporto di associazione temporanea.

Utilizzatori Temporanei

Art. 7

Gli utilizzatori temporanei verranno ammessi, compatibilmente con la disponibilità all’ uso delle attrezzature sociali, su presentazione di uno o più soci e dopo il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, anche relativamente a detta compatibilità.

I suddetti utilizzatori temporanei saranno tenuti al versamento di un contributo annuale anticipato (da erogarsi per metà all’ammissione e metà alla scadenza del primo semestre) di entità pari alla quota di gestione relativa alla categoria di appartenenza maggiorata del 10%.

Il rapporto degli utilizzatori temporanei con la cooperativa non potrà avere una durata superiore a dodici mesi.

Invitati dei Soci

Art. 8

Solo il socio od i familiari dei soci ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento hanno la facoltà di invitare persone estranee alla Cooperativa “Tennis Livorno” ad accedere alla sede e ad usufruire degli impianti sportivi e delle attrezzature compatibilmente alla ricettività degli stessi ed osservando le indicazioni fornite in merito dal Consiglio di Amministrazione.

L’ invitato è tenuto ad osservare le norme di comportamento indicate dell’art. 12 del presente Regolamento e l’invitante ne risponderà personalmente ai sensi del Regolamento Disciplinare.

Il Consiglio di Amministrazione, nell’eventualità che l’invitato si renda colpevole di fatti o commenti lesivi del decoro del Circolo così come della pacifica convivenza interna e previa audizione dell’invitante, avrà facoltà di vietare l’ingresso futuro alle strutture sociali di detto invitato.

Atleti

Art. 9

Sono considerati “Atleti” coloro che, pur non avendo i requisiti richiesti alle lettere a) e b) dell’art. 4 del presente Regolamento, si dedichino abitualmente all’attività agonistica e siano in possesso di particolari attitudini sportive.

Essi vengono ammessi ad accedere alla sede e ad utilizzare gli impianti sportivi e le altre attrezzature.

Possono venire esonerati dal pagamento totale o parziale di qualsiasi tassa, quota o contributo e debbono essere confermati anno per anno, e nell’ipotesi di esonero anticipato, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione e senza obbligo alcuno di motivazione, perderanno i diritti sopra indicati.

Qualifiche dei Soci e dei loro Familiari

Art. 10

I soggetti aventi i requisiti richiesti alle lettere a) e b) dell’art. 4 del presente Regolamento, si distinguono in:

  1. a) GIOCATORI
  2. b) FREQUENTATORI.

In mancanza di apposita scelta, al momento dell’acquisizione della qualità di socio o di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 4, il soggetto si presume GIOCATORE ai sensi di statuto.

E’ possibile il passaggio da GIOCATORE a FREQUENTATORE, nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 11, previa richiesta al CdA e presa d’atto dello stesso ai fini dell’aggiornamento degli elenchi.

In deroga all’ultimo comma dell’art. 11 il passaggio è immediato ove giustificato da comprovate e certificate ragioni di salute.

I giocatori, che verranno iscritti in apposito elenco, hanno diritto ad usufruire di tutti gli impianti sportivi e le attrezzature della Cooperativa “Tennis Livorno” corrispondendo la quota di frequenza secondo le modalità e misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che terrà conto delle diverse categorie, salvo ulteriori contributi per alcuni impianti e servizi:  piscina, campi coperti e/o illuminati, sauna, corsi di tennis, ginnastica, nuoto etc., anche questi indicati dal Consiglio di Amministrazione.

I frequentatori, anch’essi iscritti in apposito elenco, hanno gli stessi diritti dei giocatori salvo l’utilizzo dei campi da tennis, e di quegli impianti sportivi per i quali non è previsto alcun contributo, corrispondendo anch’essi la quota di frequenza e gli eventuali ulteriori contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I giocatori in possesso di particolari attitudini sportive potranno essere esonerati dal pagamento totale o parziale di qualsiasi tassa, quota o contributo a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio è obbligato in solido al pagamento delle quote di frequenza e dei contributi ordinari e straordinari dovuti dai suoi familiari ancorché maggiorenni, pena la esclusione ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale dalla qualità di socio della Cooperativa “Tennis Livorno”.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere il versamento di un contributo straordinario per quanto attiene alla dotazione degli arredi della sede sociale e degli accessori e a loro eventuali rinnovi sia ai soci che ai loro familiari, giocatori e frequentatori.

Categorie

Art. 11

I minori di anni 5 (cinque), età valutata per millesimo, soci o familiari dei soci, potranno accedere alla sede ed agli impianti, sempre sotto la stretta sorveglianza dei genitori o chi per essi. Non sarà comunque consentito ai minori di anni 5 la frequenza nelle vicinanze dei campi da tennis durante il periodo di gioco.

GIOCATORI:

RAGAZZI dall’età di anni 6 ad anni 14 compiuti per millesimo

ALLIEVI dall’età di anni 15 ad anni 16 compiuti per millesimo

JUNIORES dall’età di anni 17 ad anni 18 compiuti per millesimo

SENIORES oltre l’età di anni 18

FREQUENTATORI :

AGGREGATI fino al compimento del diciottesimo anno di età

ORDINARI oltre il diciottesimo anno di età

GIOCATORI E/O FREQUENTATORI ONORARI: coloro i quali, per particolari meriti in campo tennistico, siano ritenuti dal Consiglio di Amministrazione meritevoli di usufruire dell’accesso alla sede e dell’utilizzazione degli impianti sportivi ed attrezzature. Tale diritto non è estensibile ai familiari o ad eventuali invitati.

L’appartenenza ai rispettivi elenchi si intende tacitamente rinnovata per l’anno successivo in mancanza di comunicazione scritta entro il 15 Novembre di ogni anno.

Norme di Comportamento

Art. 12

Le persone di cui agli artt. 3 e 8 del presente Regolamento devono essere di buona condotta civile e morale e devono mantenere in ogni circostanza un comportamento serio e dignitoso.

Essi devono accettare ed eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell’Assemblea dei soci, nonché quanto previsto dallo Statuto sociale e dal presente Regolamento.

Casi di Cessazione

Art. 13

Le persone indicate alla lettera b) e c)  dell’art. 3 del presente Regolamento perdono ogni diritto loro conferito in caso di :

DIMISSIONI: da presentarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 15 Novembre di ogni anno e con effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo.

Non potranno essere prese in considerazione dal Consiglio di Amministrazione le dimissioni presentate da chi non sia in regola con i pagamenti.

DECESSO

TRASFERIMENTO: rientrano in questo caso coloro i quali, senza preventivo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, si tesserino per altra associazione sportiva.

ESCLUSIONE ai sensi di statuto.

Godimento delle strutture

Art. 14

L’accesso ed il godimento delle strutture e degli impianti sociali, sportivi e non, da parte dei soggetti di cui all’art. 3 che precede sono disciplinati da apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione.

E’ espressamente conferito potere al Consiglio di Amministrazione in tal senso.

Provvedimenti disciplinari

Art. 15

E’ espressamente conferito potere al Consiglio di Amministrazione di redigere Regolamento Disciplinare.

Nei confronti delle persone indicate alle lettere a), b), c), d), f) dell’art. 3 del presente Regolamento che commettano azioni contrarie al decoro, alla morale, alla decenza sia nella sede sociale che fuori di essa o che tengano un comportamento abituale che sia di ostacolo al buon andamento della vita associativa o in contrasto con quanto previsto dall’art. 12 del presente Regolamento o con il Regolamento Disciplinare adottato dal Consiglio di Amministrazione, potranno essere adottati da quest’ultimo i seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. a) CENSURA
  2. b) DEPLORAZIONE
  3. c) SOSPENSIONE TEMPORANEA.

Di ogni provvedimento disciplinare dovrà essere data comunicazione all’interessato a mezzo di lettera raccomandata.

L’interessato potrà proporre impugnazione ai sensi di legge.

L’ESCLUSIONE resta disciplinata dallo Statuto.

Vigenza

Art. 16

Il presente regolamento sostituisce e rende inefficace qualsiasi regolamento adottato in data anteriore alla sua delibera di approvazione.

Si dà quindi espressamente atto che il presente regolamento ed i regolamenti di cui agli artt. 14 e 15 che precedono e che saranno adottati dal Consiglio di Amministrazione costituiranno, dalle date di approvazione, gli unici regolamenti adottati dalla Cooperativa.

I verbali di approvazione, così come di modifiche future, saranno riportati nei libri sociali delle rispettive adunanze. “

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