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Statuto

STATUTO

 

TITOLO   I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1

E’ costituita in Livorno la “TENNIS LIVORNO – Società Cooperativa”, tra coloro che intendono esercitare e promuovere la pratica sportiva, sia dal punto ricreativo che agonistico.

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell’atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

Alla Cooperativa si applicano altresì, ove compatibili, le norme sulle società sportive dilettantistiche.

 

Art. 2

La Cooperativa ha sede in Livorno e durata fino al 31 dicembre 2070, salvo proroga da parte dell’assemblea straordinaria e salvo il diritto di recesso per i dissenzienti.

 

Art. 3                                                                                                                                                      

La Società non ha finalità speculative e si prefigge i seguenti scopi essenziali nell’interesse generale della città di Livorno e in quello particolare dei soci:

  1. a) promuovere, disciplinare, migliorare iniziative intese a diffondere la pratica dell’attività sportiva in genere e particolarmente del tennis, del nuoto, del padel od altra attività individuata dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole di 2/3 dei membri effettivi mediante gestione diretta o indiretta dei propri impianti;
  2. b) provvedere all’ assistenza culturale e ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci e delle loro famiglie ed all’organizzazione di locali di ritrovo per le riunioni dei soci e dei loro familiari;
  3. c) partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere ed a rafforzare fra i soci i principi ed i legami della solidarietà;
  4. d) dare assistenza collettiva ed individuale ai propri soci sia direttamente sia per tramite di altro organismo associativo in tutti i campi, con particolare riferimento all’attività tennistica, onde questi possano conseguire i migliori risultati nell’ambito della attività sportiva.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Cooperativa è affiliata alla Federazione Italiana Tennis, impegnandosi ad accettarne lo Statuto ed i regolamenti.

In particolare per ciò che concerne il tesseramento dei soci, il regolamento di giustizia e gli obblighi di carattere economico nei confronti della federazione e degli altri affiliati anche in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

Per quanto qui non contemplato ci si riporta integralmente alla normativa federale vigente.

 

Art. 4

La Cooperativa, per la realizzazione dei suoi fini, avrà facoltà di acquistare, costruire, prendere e dare in locazione, in affitto e in comodato immobili, mobili, impianti ed attrezzature da utilizzare direttamente o indirettamente per le finalità sociali.

La Cooperativa, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, mobiliare industriale e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Tuttavia le su indicate operazioni di natura immobiliare, di cui ai sopracitati commi 1 e 2 di questo articolo, aventi, nell’esercizio di competenza, un valore complessivo superiore al 10% delle entrate di gestione annuali, devono essere autorizzate dall’assemblea in forma ordinaria.

Del pari devono essere autorizzate dall’assemblea ordinaria decisioni che comportino l’uso da parte di soggetti terzi alla società (in locazione, comodato o altra forma giuridica) dell’intera struttura o di parte rilevante di essa anche per usi sportivi o per l’esercizio di scuole tennis.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell’ambito della mutualità.

Pertanto:

  1. a) è fatto divieto di distribuire i dividendi tra i soci cooperatori;
  2. b) è fatto divieto di remunerare gli eventuali strumenti finanziari oltre i limiti di legge;
  3. c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  4. d) in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

 

Art. 5

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella eventuale ripartizione dei ristorni.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra cooperativa e soci sono disciplinati in un regolamento predisposto dagli amministratori.

Tale regolamento deve essere approvato dall’assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione, con le maggioranze previste per la straordinaria.

 

Art. 6

Alla realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessarie all’ andamento sociale, nonché alla loro manutenzione straordinaria, ripristino e/o riparazione, la Cooperativa potrà provvedere, oltre che con l’impegno del capitale sociale e delle riserve, con l’eventuale ricorso al credito, anche con mutui ipotecari e con prestiti dei soci.

 

T I T O L O   I I

S O   C   I

 

Art. 7

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a nove (9).

 

Art. 8

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando:

  1. a)   cognome, nome, luogo e data di nascita, professione;
  2. b) dichiarazione di assumere l’impegno di osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali.

 

Art. 9

La qualifica di socio comporta di per sé l’assunzione dell’obbligo di contribuire agli oneri derivanti dalla gestione diretta o indiretta degli impianti e delle altre strutture della Cooperativa.

 

Art. 10

L’ammissione dei nuovi soci nella Cooperativa è deliberata dal Consiglio di Amministrazione il quale deciderà sulle domande di ammissione con provvedimento che tenga conto, oltre che della ricorrenza delle condizioni di ammissione indicate nello statuto, della possibilità di utilizzazione delle strutture e degli impianti programmati o realizzati.

L’ammissione dei nuovi soci è subordinata al voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il rigetto della domanda deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Il proponente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

 

Art. 11

La qualità di socio si acquista, dopo l’ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, con la sottoscrizione della quota o l’acquisizione da altro socio, il pagamento della tassa di ammissione e l’ iscrizione nel libro dei soci.

Le modalità di pagamento delle quote sottoscritte vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso con l’acquisto della qualifica di socio ciascun soggetto si impegna senza riserva alcuna a rispettare quanto previsto dal presente statuto e dal vigente regolamento, nonché al pagamento puntuale e tempestivo delle quote periodiche e di tutto quanto ulteriormente stabilito dal vigente organo direttivo, oneri rispetto ai quali il socio sarà obbligato indipendentemente dalla effettiva e specifica fruizione dei servizi.

L’acquisizione della qualità di socio comporta l’onere di pagamento delle quote di gestione previste per i soci giocatori seniores, salvo diversa opzione al momento dell’ingresso o nel caso in cui, a fronte di comprovate ragioni, il consiglio di amministrazione non accolga la successiva richiesta di passaggio a socio frequentatore ai sensi di regolamento.

Il socio che non provvede al pagamento delle quote e matura n. 1 bimestre di arretrato sarà invitato dalla società a provvedervi entro i successivi 30 giorni, trascorsi i quali, ove l’inadempimento persista, sarà considerato moroso e pertanto non potrà accedere né alla sede sociale, né ai campi da tennis (né potrà fruire dei servizi vari, quali palestra, piscina, parcheggio ecc.) e perderà ad ogni effetto i diritti derivanti dalla qualità di socio secondo legge, fermo il suo debito per le quote non pagate scadute e a scadere.

La cooperativa avrà diritto di esercitare le azioni stragiudiziali e giudiziali più opportune per ottenere soddisfacimento dei propri diritti di credito ferma l’escludibilità del socio ai sensi dell’art. 13 che segue.

 

Art. 12

Oltre che negli altri casi previsti dal presente statuto e dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti previsti per l’ammissione.

L’esercizio del diritto di recesso è regolato dall’art. 2437 bis cc.

Il recesso può inoltre essere esercitato senza riserve da ciascun socio effettivo che sia in regola con i pagamenti di tutti gli eventuali oneri arretrati, il quale potrà comunicare tale volontà al Circolo notificando al Presidente del Consiglio di Amministrazione detta intenzione con lettera raccomandata da spedirsi con preavviso di mesi 24 (ventiquattro).

Il recesso avrà dunque effetto solo e soltanto allo scadere dei 24 mesi; resta ovviamente inteso che fino a che detto recesso non sarà effettivo, il socio continuerà ad essere tenuto a rispettare il presente Statuto e Regolamento e a provvedere al pagamento degli oneri di cui all’art. 11, senza riserva alcuna.

Se non sussistono i presupposti del recesso, in tutti i casi previsti dallo statuto o dalla legge, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione ai sensi di legge innanzi alle competenti autorità.

Art. 13

Oltre che nei casi previsti dalla legge può essere escluso il socio:

  1. a) che si renda autore pubblicamente di dichiarazioni o gesti gravemente offensivi dell’onore e del decoro della cooperativa, dei soci o del personale della cooperativa oppure fomenti e/o partecipi a gravi forme di disordine all’interno delle strutture sociali;
  2. b) che non osservi reiteratamente ed intenzionalmente le disposizioni dello statuto e dei regolamenti oppure le disposizioni, adottate legittimamente ai sensi di statuto e di legge, dal Consiglio di Amministrazione o dalla Direzione;
  3. c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente al pagamento delle quote sociali per oltre tre scadenze, anche non consecutive, nonché a qualsiasi altro impegno economico derivante da decisioni adottate secondo legge e statuto dagli organi sociali.

Il socio escludendo deve essere invitato dal Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata AR, a fornire eventuali giustificazioni del suo comportamento e, con riferimento ai casi b) e c), ad adottare comportamenti idonei.

L’esclusione potrà aver luogo solo dopo che siano trascorsi 60 giorni da detto invito e sempreché il socio reiteri i comportamenti contestati o si mantenga inadempiente nei casi b) e c).

Avverso l’esclusione è ammessa impugnazione avanti l’Autorità Giudiziaria competente nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione che deve avvenire a mezzo raccomandata AR.

La mera impugnazione non sospende l’efficacia dell’esclusione.

 

Art. 14

In caso di morte del socio è possibile la continuazione della società con gli eredi del socio defunto, salvo che questi ultimi chiedano la liquidazione della quota come previsto al successivo articolo 16.

In caso di più eredi, essi debbono nominare un rappresentante comune per tutti i loro rapporti con la Società.

Gli eredi del socio defunto comunque, prima della liquidazione della quota, dovranno assolvere, in via solidale tra loro, tutte le obbligazioni che il socio defunto aveva nei confronti della Cooperativa.

 

Art. 15

In ogni caso di cointestazione o di comunione di quota – comprese le ipotesi in cui la quota fosse di pertinenza di coniugi in comunione legale – l’esercizio di ogni diritto connesso alla qualità di socio è attribuito ad un solo rappresentante comune che dovrà essere nominato dagli interessati ed al quale spetteranno tutte le facoltà riservate ai soci, compreso il godimento dei servizi sociali.

 

Art. 16

In caso di scioglimento del rapporto sociale dovuto a recesso o morte del socio la liquidazione della quota verrà effettuata sulla base del suo valore nominale, anche in più rate entro il termine massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando il divieto di distribuire le riserve di cui al precedente art. 4 lett. c e/o comunque fermo restando la riduzione da esercitarsi in proporzione alle eventuali perdite.

La liquidazione della quota non comprende il rimborso dell’eventuale sovrapprezzo ai sensi del secondo comma dell’Art. 2535 C.C.

In caso di esclusione, la quota di liquidazione del socio escluso verrà incamerata a titolo di penale dalla cooperativa.

 

Art. 17

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento delle obbligazioni che aveva prima della cessazione.

 

T I T O L O   I II

CAPITALE SOCIALE – GESTIONE SOCIALE – BILANCIO

 

Art. 18

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore massimo di Euro 500,00 (cinquecento ciascuna).

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato.

 

Art. 19

L’esercizio sociale comincia con il 1° gennaio e finisce con il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio curerà la formazione del bilancio sociale a norma di legge.

L’assemblea deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

 

Art. 20

Almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l’assemblea generale il bilancio di cui all’ articolo precedente sarà sottoposto all’esame dei Sindaci.

Almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea il bilancio stesso deve essere depositato presso la sede sociale unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci ed ivi tenuto a disposizione dei soci.

 

Art. 21

L’assemblea che approva il bilancio provvede a destinare gli eventuali utili annuali:

  1. a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
  2. b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
  3. c) alla riserva straordinaria per il ripristino e la manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti sportivi, per l’incremento delle attività sportive agonistiche e promozionali il cui utilizzo verrà deliberato dall’ assemblea stessa oppure quando ne sia da questa delegato, dal Consiglio di Amministrazione;
  4. d) alle altre eventuali riserve statutarie e volontarie.

 

Art. 22

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l’assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

La eventuale ripartizione di ristorni va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Non si provvederà comunque alla ripartizione dei ristorni nel caso in cui il vantaggio mutualistico sia conseguito dai soci direttamente al momento della instaurazione o dello svolgimento dei rapporti mutualistici con la cooperativa.

 

T I T O L O I V

ORGANI SOCIALI

 

Art. 23

Sono Organi della Società:

  1. a) l’assemblea generale dei soci;
  2. b) il Consiglio di Amministrazione;
  3. c) il Collegio dei Sindaci.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Art. 24

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità di legge e del presente statuto obbligano tutti i soci.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L’assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina gli amministratori ed i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso ai sindaci, delibera sugli affari che il Consiglio di Amministrazione crederà opportuno di porre all’ordine del giorno, approva i regolamenti interni, delibera circa la destinazione degli utili e la reintegrazione delle perdite risultanti dal bilancio nonché sull’azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci; delibera altresì sulle altre materie previste espressamente dallo statuto.

L’ assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su quanto altro è ad essa attribuito ai sensi di legge e di statuto.

 

Art. 25

L’assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altro amministratore appositamente delegato dal Consiglio stesso, con avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun socio, avente diritto di partecipare all’ assemblea, a mezzo di lettera raccomandata (anche consegnata a mano dalla segreteria presso la sede sociale) o posta elettronica certificata spedita all’ indirizzo risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica. L’ invito dovrà anche contenere la data per l’eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

L’invio dell’avviso a mezzo lettera raccomandata non sarà necessario per quei soci (aventi diritto di partecipare all’assemblea) che sottoscriveranno, per presa visione, con indicazione della data relativa e comunque entro e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data fissata per la riunione, l’avviso di convocazione appositamente affisso nella sede sociale.

In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all’intervento, e all’assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi:

-ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;

-dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

 

Art. 26

Hanno diritto di partecipare all’assemblea coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i versamenti dovuti alla Cooperativa per qualsiasi titolo a norma della Statuto o del regolamento.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l’importo della quota posseduta.

 

Art. 27

L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in qualsiasi convocazione, con la presenza della maggioranza dei voti di tutti i soci, in proprio o per delega.

 

Art. 28

L’ assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L’ assemblea straordinaria, invece, delibera con la maggioranza dei voti di tutti i soci, in proprio o per delega.

 

Art. 29

Il socio può farsi rappresentare nell’assemblea da altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

Ciascun socio può rappresentare fino a due soci.

 

Art. 30

L’assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene convocata ai sensi dell’art. 25 ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il 10 % di tutti i soci e che indirizzino la richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicando gli argomenti che desiderano discutere nell’assemblea della quale si richiede la convocazione.

Le assemblee potranno tenersi presso la sede della Cooperativa oppure in qualsiasi altro luogo stabilito nell’avviso di convocazione, purché nel Comune di Livorno.

 

Art. 31

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di questi dal Consigliere più anziano di età tra i Consiglieri presenti.

In caso di assenza dell’intero Consiglio di Amministrazione, il Presidente sarà designato dagli intervenuti.

 

Art 32

Le deliberazioni che ottengono la parità dei voti favorevoli e contrari si ritengono respinte; le nomine delle cariche si fanno a schede segrete.

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Art. 33

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri  che rimane in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono essere soci e non possono ricoprire la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva.

 

Art. 34

I componenti il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi; essi vengono eletti all’assemblea e per la prima volta nell’atto costitutivo.

 

Art. 35

Gli amministratori non sono tenuti a prestare cauzione.

 

Art. 36

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà designare anche un segretario che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione e in questo caso non ha diritto al voto.

 

Art. 37

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente.

 

Art. 38

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato anche quando il Collegio Sindacale ne faccia richiesta, ed entro cinque giorni dalla richiesta stessa.

 

Art. 39

La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta con lettera raccomandata o per posta elettronica certificata spedita all’indirizzo risultante agli atti della società almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, spedita al domicilio dei singoli consiglieri e dei sindaci effettivi.

In ogni caso l’avviso di convocazione con l’indicazione degli argomenti da trattare nell’adunanza consiliare deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione e in caso di particolare urgenza almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

 

Art. 40

Le adunanze del Consiglio sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza degli amministratori in carica; le relative deliberazioni, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Segretario del Consiglio deve curare che le deliberazioni consiliari siano trascritte nell’apposito libro.

Le deliberazioni stesse dovranno riportare la firma del Presidente e del Segretario.

 

Art. 41

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della società, sicché ad esso compete decidere su tutte indistintamente le operazioni sociali escluso soltanto quelle che, per inderogabili disposizioni di legge o di Statuto, sono sottoposte all’autorizzazione dell’assemblea.

Escluse le attribuzioni riservate per la legge alla sua competenza, il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, oltre che al Presidente, anche ad uno o più Consiglieri. Senza derogare alla generalità dei poteri ad esso spettanti, al Consiglio di amministrazione spetta, fra l’altro:

  1. a) compilare il bilancio e sottoporlo nel tempo e nei modi prescritti dallo Statuto e dalla legge all’approvazione dei soci in assemblea ordinaria;
  2. b) decidere circa l’ammissione, il recesso e la esclusione dei soci, nonchè le modalità per il versamento delle quote sottoscritte dai soci ammessi;
  3. c) deliberare le convocazioni dell’assemblea tanto ordinaria che straordinaria;
  4. d) compiere tutte le operazioni finanziarie e di credito atte al raggiungimento degli scopi sociali, salvo le limitazioni di cui al precedente articolo 4);
  5. e) compiere nell’interesse della Società qualsiasi atto od operazione in relazione allo scopo sociale e tutto quanto non sia tassativamente riservato alle decisioni dell’assemblea;
  6. f) predisporre il regolamento interno per il funzionamento della Cooperativa in relazione agli scopi prefissati, da sottoporre alla approvazione della assemblea, nonché redigere, modificare od integrare il regolamento disciplinare e comportamentale dei soci e frequentatori del complesso sportivo ed il regolamento afferente al godimento delle strutture;
  7. g) nominare, sospendere, revocare e licenziare direttori, ovvero risolvere i rapporti di lavoro con altro personale dipendente e stabilire le relative mansioni;
  8. h) stabilire, per ciascun esercizio sociale l’importo della tassa di ammissione per i nuovi soci, tenendo conto, oltre che delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato, anche della svalutazione monetaria intervenuta dalla data di costituzione della Cooperativa.
  9. i) apportare allo statuto gli adeguamenti imposti da disposizioni normative;
  10. l) incaricare avvocati e procuratori alle liti che patrocinino la cooperativa in eventuali controversie stragiudiziali e giudiziali attive e passive che dovessero riguardarlo.

 

Art. 42

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola nella sede sociale o in altro luogo designato nell’avviso di convocazione.

 

Art. 43

La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso che siano stati nominati, ai consiglieri delegati, separatamente.

In particolare al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza di fronte a terzi ed anche in giudizio con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e pure per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti.

 

COLLEGIO SINDACALE

 

Art. 44

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, essi restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L’assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, effettivi e supplenti, determinando anche chi sia il Presidente, e fissa l’emolumento annuo da corrispondere ai Sindaci effettivi.

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dalla legge ed esercita altresì il controllo contabile.

 

T I T O L O   V

PROROGA – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA

 

Art. 45

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

 

Art. 46

L’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell’art. 2514 lettera d) c.c.

 

Art. 47

L’assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Per quanto non prescritto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.

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